giovedì 31 luglio 2008

Assegnazione ai plessi - ATA

CCNL 2006/2009
ART.6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
[...]
2. [...]
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
[...]
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni
pomeridiani;

martedì 17 giugno 2008

Formazione in servizio - docenti

La formazione in servizio del personale viene regolata in sede di contrattazione nazionale e regionale.
A livello di contratto il problema spesso riguarda la fruizione dei permessi per partecipare alle attività di formazione e relative sostituzioni e i criteri per la scelta del personale in caso di richieste concorrenti.
In proposito è da tenere in considerazione il contratto regionale sulla fruizione dei permessi per il diritto allo studio "150 ore".

A livello nazionale
Art 4 CCNL 2006-2009, c. 2 lett. B) FORMAZIONE: con cadenza annuale, obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale. Si perseguirà l’obiettivo di superare la frammentazione degli interventi, ridefinendo le modalità di accreditamento degli enti e delle associazioni professionali e disciplinari, nonché delle iniziative idonee a costituire adeguato supporto alle attività didattiche, le procedure per strutturare le singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore dell’attività delle singole scuole e monitorando gli esiti della formazione.

A livello regionale:

Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge
annualmente sulle seguenti materie:
[...]
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da concludersi entro il 31 ottobre;
c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
[...]
e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.

ART.5 - PARTECIPAZIONE
1. Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per
materia.
L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza almeno annuale e nell’ambito
delle proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni preventive e la relativa
documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti
identificati all’articolo 7;
a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del
personale in relazione alle situazioni di esubero;

La formazione viene richiamata anche
all'art. 10 - Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale - per quanto riguarda il personale in esubero;
art. 11 - Pari opportunità;
art. 22 - personale impegnato nell'educazione degli adulti
art. 26 - funzione docente
art. 29 - attività funzionali all'insegnamento
art. 41 - supervisori di tirocinio
art. 98 - mobbing
art. 6 del protocollo contro le molestie sessuali

A livello di istituzione scolastica.

ART.6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa
e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni
sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
[...]
d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
[...]




Inoltre tutto il capo VI del contratto è dedicato alla formazione.

CAPO VI - LA FORMAZIONE

ART.63 - FORMAZIONE IN SERVIZIO

1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
[...]
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.

ART.64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
[...]

5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.

6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.

7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.

8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.

9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con gli interlocutori istituzionali e le Università Italiane per favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.

10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.

11. All’interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.

12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.

13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

ART.65 - LIVELLI DI ATTIVITÀ

1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità dell’autoaggiornamento.

2. L’amministrazione scolastica regionale garantisce, su richiesta delle istituzioni scolastiche,
servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi
legati a specificità territoriali e tipologie professionali.

3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per l’anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo degli interventi.

ART.66 - IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA.
Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in iniziative:
• promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
• progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.

ART.67 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE

1. Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.

2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le medesime istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari, interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l’Agenzia di cui all’art. 1, comma 610, della legge n. 296/2006. Il MPI può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.

[...]

ART.68 - FORMAZIONE IN INGRESSO

1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.

2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e l’approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di accoglienza.

3. Nel corso dell’anno di formazione sono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

ART.69 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO O A
FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO O FREQUENTATE DA NOMADI

1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.

3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività formative:
• pronto intervento linguistico,
• corsi specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
• approfondimento delle tematiche dell’educazione interculturale,
• produzione e diffusione di materiali didattici.

4. A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dalle Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

5. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.

ART.70 - FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO PARTICOLARI

1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente. L’Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori.

2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si
avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.

3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la formazione professionale.

4. Per il settore delle scuole negli ospedali e negli istituti di prevenzione e pena il MPI realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Salute e di Giustizia, per la programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.

ART.71 - COMMISSIONE BILATERALE PER LA FORMAZIONE

1. Le Parti convengono che, entro 60 gg. dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, sia istituita una Commissione, tra il MPI e le Organizzazioni Sindacali firmatarie, che persegua l’obiettivo di programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione nazionale per il personale del comparto.

2. La costituzione della predetta Commissione non potrà comportare alcun onere aggiuntivo e la partecipazione alla stessa sarà a titolo gratuito per tutti i componenti.

Orario di lavoro personale ATA

L'art. 51 rimanda alla contrattazione integrativa d'istituto per quanto riguarda diversi aspetti del'orario di lavoro del personale ATA.
La contrattazione relativa all'orario di lavoro è prevista anche dall'art. 6 del CCNL (vedere sotto)

Art. 51 - Orario di lavoro ATA - CCNL 2006-2009


1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.

2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell’orario.

3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore.
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.
Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.

ART.6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
[...]
c. 2
[...]
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;

m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

[...]

4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le
procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore
generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei
tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

[...]

giovedì 12 giugno 2008

Presentazione

In questo blog prevedo di inserire la parte normativa dei contratti (parte generale, parte docenti, parte ata).
La scelta di tenere nello stesso spazio docenti e ata secondo me permette di confrontare situazioni che spesso rimangono separate e quindi "copiare" le idee migliori.
Le voci contrassegnate da una x hanno già un post pubblicato, sono incoraggiati e fondamentali gli interventi.
  • parte comune
  • malattia
  • permessi diritto allo studio
  • normativo doc
  • X formazione in servizio
  • flessibilità & orario
  • banca ore
  • scambio orario
  • supplenze brevi
  • ferie
  • permessi brevi
  • orario max giornaliero
  • orario “estivo” docenti
  • utilizzazione docenti in relazione al POF
  • part-time docenti
  • 0re eccedenti
  • normativo ata
  • formazione in servizio
  • X orario di lavoro
  • orario su 5 giornate
  • 0rario flessibile
  • riduzione Orario a 35 ore
  • sostituzione colleghi assenti
  • chiusura prefestiva
  • ritardi
  • ferie (ATA)
  • permessi (ATA)
  • assegnazione docenti ai plessi
  • ass ai plessi
  • ass classi/sezioni
  • assegnazione ATA ai plessi
  • ass ai plessi
Nulla vieta ovviamente di avere contratti separati per gruppi di argomenti.

Per le altre sezioni vedere anche la parte collegamenti